giovedì 23 maggio 2013

Decorrenza della “nuova” polizza RCA


L’art. 22 del dl 179/2012 ha previsto lo stop al tacito rinnovo delle polizze RCA. In sede di conversione la legge 221 del 17 dicembre 2012 ha chiarito che tutte le polizze RCA devono estendere, per legge, la loro validità ai quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Ma da che ora parte la “nuova” garanzia assicurativa? Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/3885/13/101/20/101/20/21/7 del 15 maggio 2013, che potete consultare o scaricare da questo indirizzo "Decorrenza della nuova polizza RCA", dopo avere esaminato la normativa di riferimento e richiesto un parere all’Ivass, ha precisato che la validità dell’assicurazione resta ferma alla mezzanotte del giorno del pagamento del premio, salvo che il Contraente abbia richiesto alla compagnia (e quest’ultima abbia preso atto) di anticipare gli effetti della polizza. In questo caso l’ora della validità della copertura deve essere riportata sul certificato di assicurazione.

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