L’art. 22 del dl 179/2012 ha previsto lo stop al
tacito rinnovo delle polizze RCA. In sede di conversione la legge 221 del 17
dicembre 2012 ha chiarito che tutte le polizze RCA devono estendere, per legge,
la loro validità ai quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Ma
da che ora parte la “nuova” garanzia assicurativa? Il Ministero dell’Interno,
con la circolare n. 300/A/3885/13/101/20/101/20/21/7 del 15 maggio 2013,
che potete consultare o scaricare da questo indirizzo "Decorrenza della nuova polizza RCA",
dopo avere esaminato la normativa di riferimento e richiesto un parere
all’Ivass, ha precisato che la validità dell’assicurazione resta ferma alla
mezzanotte del giorno del pagamento del premio, salvo che il Contraente abbia
richiesto alla compagnia (e quest’ultima abbia preso atto) di anticipare gli
effetti della polizza. In questo caso l’ora della validità della copertura deve
essere riportata sul certificato di assicurazione.
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