IRES MAGGIORATA PER IL 2013 PER BANCHE E ASSICURAZIONI.
L’Articolo 2
del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 ha previsto che “in deroga all'articolo 3
della legge
27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
per gli enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
per la Banca
d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa,
l'aliquota
di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è applicata con una
addizionale
di 8,5 punti percentuali.
In pratica
viene previsto che le società che “esercitano attività assicurativa” debbano
versare
l’IRES dovuta per l’anno 2013 con una maggiorazione che porta l’aliquota
complessiva
al 36% invece dell’ordinario 27,5%.
Per quanto
riguarda gli intermediari assicurativi è evidente che gli stessi non esercitino
un’attività
assicurativa in proprio ma siano semplicemente degli ausiliari delle compagnia
di
assicurazione e che quindi non debbano essere soggetti a tale maggiorazione.
Per ora però
non è stato fornito alcun chiarimento o spiegazione dal Ministero delle
Finanze che
chiarisca la situazione per gli intermediari assicurativi.
Si deve
rilevare che, anche volendo applicare tale maggiorazione Ires, si verrebbe a
creare una
ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra quei soggetti che svolgono
l’attività
di intermediario assicurativo con la forma sociale di società di capitale
(soggeta a
maggiorazione)
con gli altri che svolgono la stessa attività in forma individuale o di società
di persone.
Infatti
mentre a norma di legge l’esercizio dell’attività assicurativa è consentita
soltanto
nella forma
di società di capitali, la stessa limitazione non è prevista per gli
intermediari
assicurativi
che possono intraprendere la loro attività nella forma che ritengono più
opportuna.
Si ritiene
quindi che la maggiorazione Ires in oggetto, secondo una interpretazione
strettamente
letterale della norma, non sia dovuta dagli intermediari assicurativi anche se
si consiglia
di consultare in proposito il proprio consulente fiscale di fiducia per
verificare
l’eventuale
non debenza della maggiorazione Ires.
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