venerdì 27 giugno 2014

IRES MAGGIORATA PER IL 2013 PER BANCHE E ASSICURAZIONI.

IRES MAGGIORATA PER IL 2013 PER BANCHE E ASSICURAZIONI.

L’Articolo 2 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 ha previsto che “in deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è applicata con una
addizionale di 8,5 punti percentuali.

In pratica viene previsto che le società che “esercitano attività assicurativa” debbano
versare l’IRES dovuta per l’anno 2013 con una maggiorazione che porta l’aliquota
complessiva al 36% invece dell’ordinario 27,5%.

Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi è evidente che gli stessi non esercitino
un’attività assicurativa in proprio ma siano semplicemente degli ausiliari delle compagnia
di assicurazione e che quindi non debbano essere soggetti a tale maggiorazione.
Per ora però non è stato fornito alcun chiarimento o spiegazione dal Ministero delle
Finanze che chiarisca la situazione per gli intermediari assicurativi.


Si deve rilevare che, anche volendo applicare tale maggiorazione Ires, si verrebbe a
creare una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra quei soggetti che svolgono
l’attività di intermediario assicurativo con la forma sociale di società di capitale (soggeta a
maggiorazione) con gli altri che svolgono la stessa attività in forma individuale o di società
di persone.

Infatti mentre a norma di legge l’esercizio dell’attività assicurativa è consentita soltanto
nella forma di società di capitali, la stessa limitazione non è prevista per gli intermediari
assicurativi che possono intraprendere la loro attività nella forma che ritengono più
opportuna.

Si ritiene quindi che la maggiorazione Ires in oggetto, secondo una interpretazione
strettamente letterale della norma, non sia dovuta dagli intermediari assicurativi anche se
si consiglia di consultare in proposito il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare

l’eventuale non debenza della maggiorazione Ires.

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