mercoledì 9 aprile 2014

Valutazione dei danni per un incendio in azienda. Se i periti non ci riescono ci pensa il giudice

ASSIWEB NEWS


Un assicurato conviene in giudizio la propria compagnia di assicurazioni per ottenere l’indennizzo dei danni subiti al capannone la quale sostiene che, in conformità alle clausole contrattuali, la determinazione del danno deve essere espletata con la procedura peritale, con la rinuncia ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
Solo che i periti erano in conflitto tra di loro, in quanto quelli della società danneggiata, insistevano nella richiesta di determinazione dell’indennizzo, mentre quelli delle assicurazioni affermavano l’impossibilità di espletare l’incarico di accertamento del danno in quanto erano stati rimossi i detriti e non erano state conservate le tracce del sinistro.
Queste le conclusioni della Cassazione (sentenza 1 marzo 2014, n. 7531 allegata):
«se è indubbio che, nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale, è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto, è altrettanto vero che l’obbligo della rinunzia alla tutela giurisdizionale non può non ritenersi cessato quando l‘espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno, e definitivamente, l’oggetto, indispensabile, ai fini dell’accertamento peritale da espletare».



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