giovedì 21 febbraio 2013
DECRETO 20 luglio 2012 , n. 140 |
NON CI SONO PAROLE!!!!!!!! VERGOGNA!
Art. 3
Attivita' stragiudiziale
1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore
e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle
questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e
dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente,
dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la
prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito
alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso
e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti
liquidabile a norma dei commi che precedono.
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