giovedì 13 dicembre 2012
L’edificio crolla - responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore
L’edificio crolla - responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore
Viene appaltata ad un’impresa edile la ristrutturazione di un’immobile. La direzione dei lavori, l’espletamento delle pratiche burocratiche ed il progetto viene invece affidato ad un ingegnere.
Dopo poco tempo l’edificio crolla e logicamente il committente cita in giudizio sia appaltatore che l’ingegnere chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.
Per i Giudici di merito, non è ravvisabile la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. dell’ingegnere in quanto aveva realizzato unicamente il progetto di massima e non anche quello esecutivo e neppure il calcolo delle opere in cemento armato. Inoltre, all’ingegnere non poteva essere addebitato alcun difetto di vigilanza in qualità di direttore dei lavori, avendo l’appaltatore operato in completa autonomia.
La Suprema Corte, nella sentenza del 31 ottobre - 11 dicembre 2012, n. 22643 allegata, non la pensa nello stesso modo. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di controllare l’operato dell’appaltatore e garantire che l’opera sia realizzata senza difetti costruttivi, impartendo le opportune disposizioni e controllando l’operato dell’appaltatore.
A questo principio si dovrà attenere la corte d’appello del rinvio, in diversa composizione, previo nuovo accertamento sulle eventuali responsabilità dell’ingegnere nell’espletamento del suo incarico.
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